CERTIFICAZIONE REGIONALE
l controllo periodico e la relativa certificazione dell'impianto di riscaldamento sono elementi di fondamentale importanza per il benessere comune.
Una caldaia efficiente non solo garantisce rispetto dell’ambiente, ma anche sicurezza domestica e risparmio nei consumi.
La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge, come decretato dalla Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. X/1118.
Da ottobre 2014 la Regione Lombardia impone l'obbligo di effettuare ogni due anni l'analisi di combustione o “prova fumi” per caldaie con potenza inferiore ai 35 kW.
Chi può effettuare la certificazione
Tali operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37 e iscritte al CURIT, quest'ultima condizione necessaria per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.
Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.
Per evitare qualsiasi tipo di sanzione, raccomandiamo prima di tutto di richiedere al tecnico che effettua la manutenzione prova di tali certificazioni (si veda qui sotto il paragrafo sulle sanzioni).
Gli impianti termici soggetti agli obblighi previsti dalla norma regionale
Ecco quali sono le tipologie di impianti termici che devono assolvere a questi obblighi regionali:
- caldaie alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi);
- impianti alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette);
- pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW;
- gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW;
- scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- cogeneratori e trigeneratori; − scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
- stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW (si veda la definizione di “Apparecchio fisso” presente al punto 4 comma c) della DGR X/3965).
Secondo la dgr 1118 del 20/12/2013, art. 4, lettera "ll" sono esentati dalla manutenzione periodica e quindi dal rispetto delle disposizioni in tema di gestione e controllo degli impianti termici solo
- gli impianti scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili, ovvero privi dell'approvvigionamento del combustibile;
- quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto non può funzionare.
E' comunque necessario che il responsabile dell'impianto indichi sul libretto che l'impianto è stato disattivato.
Nel momento in cui l'impianto sia riattivato o alla prima attivazione, il responsabile dell'impianto deve assolvere agli obblighi di cui sopra.
Le soluzioni termiche NON soggette agli obblighi normativi
Esclusi dagli obblighi sono
- cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
- scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti inseriti in cicli di processo.
Pagamento certificazione regionale
Diversamente dal precedente “bollino”, l'attuale certificazione non viene pagata dal responsabile direttamente all'ente regionale, bensì viene versata al tecnico manutentore che a sua volta provvederà a pagare tramite un Portafoglio Digitale.
Solo le ditte certificate possono avvalersi di un Portafoglio Digitale.
La normativa prevede che i contributi corrispondano a una quota regionale ed una quota per le Autorità competenti.
La Regione Lombardia ha modificato in questo modo il valore e la metodologia di pagamento.
Gli importi variano di regione in regione e possono cambiare di anno in anno.
Diversamente dal precedente “bollino”, l'attuale certificazione non viene pagata dal responsabile direttamente all'ente regionale, bensì viene versata al tecnico manutentore che a sua volta provvederà a pagare tramite un Portafoglio Digitale.
Solo le ditte certificate possono avvalersi di un Portafoglio Digitale.
La normativa prevede che i contributi corrispondano a una quota regionale ed una quota per le Autorità competenti.
La Regione Lombardia ha modificato in questo modo il valore e la metodologia di pagamento.
Gli importi variano di regione in regione e possono cambiare di anno in anno.
Sanzioni previste
Il responsabile dell'impianto, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., ovvero non effettua le operazioni di controllo e manutenzione, è punibile con una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.
Qui ricadono anche i casi in cui il tecnico non è iscritto certificato e non invia la notifica all'ente preposto.
Nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo
Dal 15 ottobre 2014 sono in vigore e obbligatori nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo. I nuovi libretti di impianto, che dovranno essere consegnati al cittadino (in qualità di responsabile dell’impianto) in occasione della prima manutenzione utile e comunque in caso di nuova installazione, contengono oltre alle informazioni previste dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 altri dati funzionali alla migliore gestione dei catasti regionali.
Il nuovo libretto è denominato “Libretto di Climatizzazione”, in quanto raccoglie tutte le informazioni tecniche e di assistenza e manutenzione relative a tutti gli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento all'interno dell'impianto.
Non vale quindi solo per le caldaie, ma anche per stufe a pellet, condizionatori, ecc.
Targatura impianti
La normativa regionale ha introdotto la targatura degli impianti termici con l'obiettivo di identificarli uno ad uno. Questo non va solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma agevola anche l’analisi ed il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell’aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
Ne consegue che, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione del primo intervento utile, ovvero in caso di installazione e/o manutenzione, su impianti costituiti da generatori per cui non sono previsti i contributi economici (es. biomassa, pompe di calore, sottostazioni di teleriscaldamento) deve essere rilasciata e registrata la Targa Impianto.
Per gli impianti per cui è prevista la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) tramite il pagamento dei contributi, la Targatura dell'impianto e la consegna del nuovo Libretto di Impianto avviene al primo rilascio della DAM con data controllo successiva al 15 ottobre 2014.
La Targa Impianto è un codice univoco che da quel giorno identificherà quello specifico impianto e si aggancerà ai servizi che la Regione Lombardia darà ai cittadini e ai manutentori attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT).
La consegna della Targa è responsabilità del tecnico. Ogni manutentore o installatore quindi deve consegnare al cittadino un set di Targhe composto da 3 etichette adesive, rappresentanti ognuna una Targa Impianto, e da 2 Matrici.
La normativa regionale ha introdotto la targatura degli impianti termici con l'obiettivo di identificarli uno ad uno. Questo non va solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma agevola anche l’analisi ed il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell’aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
Ne consegue che, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione del primo intervento utile, ovvero in caso di installazione e/o manutenzione, su impianti costituiti da generatori per cui non sono previsti i contributi economici (es. biomassa, pompe di calore, sottostazioni di teleriscaldamento) deve essere rilasciata e registrata la Targa Impianto.
Per gli impianti per cui è prevista la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) tramite il pagamento dei contributi, la Targatura dell'impianto e la consegna del nuovo Libretto di Impianto avviene al primo rilascio della DAM con data controllo successiva al 15 ottobre 2014.
La Targa Impianto è un codice univoco che da quel giorno identificherà quello specifico impianto e si aggancerà ai servizi che la Regione Lombardia darà ai cittadini e ai manutentori attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT).
La consegna della Targa è responsabilità del tecnico. Ogni manutentore o installatore quindi deve consegnare al cittadino un set di Targhe composto da 3 etichette adesive, rappresentanti ognuna una Targa Impianto, e da 2 Matrici.
La prima Targa Impianto è da applicare sul generatore, le altre due Targhe Impianto sono da conservare a cura del responsabile di impianto, per essere utilizzate in caso di deterioramento della prima Targa o di sostituzione del generatore.
La prima delle due Matrici è da applicare sul nuovo libretto di impianto rilasciato all’utente; la seconda è da applicare sul Rapporto di controllo che conserva il manutentore/installatore, ai fini della corretta trascrizione del codice Targa Impianto all’atto della registrazione dei dati in CURIT.
E' fondamentale avere cura di queste etichette adesive e conservarle all'interno del libretto di impianto. In caso di sostituzione della caldaia, non occorre applicare una nuova Targa.
La prima delle due Matrici è da applicare sul nuovo libretto di impianto rilasciato all’utente; la seconda è da applicare sul Rapporto di controllo che conserva il manutentore/installatore, ai fini della corretta trascrizione del codice Targa Impianto all’atto della registrazione dei dati in CURIT.
E' fondamentale avere cura di queste etichette adesive e conservarle all'interno del libretto di impianto. In caso di sostituzione della caldaia, non occorre applicare una nuova Targa.
All'interno del portale del CURIT ogni cittadino è associato ad una scheda digitale che mostra tutti i dati tecnici e la storia di quell'impianto. La Targa viene caricata all'interno della scheda e viene associata al cittadino.