Certificazione Regionale - ᑕ❶ᑐ Assistenza Vaillant | Centro Assistenza Tecnico Autorizzato

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Legnano (MI) - 20025
Via Sondrio, 14

Tradate (VA) -  21049
Via Carlo de Simoni, 7
 
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CENTRO ASSISTENZA TECNICA UFFICIALE
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CERTIFICAZIONE REGIONALE
l controllo periodico e la relativa certificazione dell'impianto di riscaldamento sono elementi di fondamentale importanza per il benessere comune.
Una caldaia efficiente non solo garantisce rispetto dell’ambiente, ma anche sicurezza domestica e risparmio nei consumi.
La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge, come decretato dalla Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. X/1118.
Da ottobre 2014 la Regione Lombardia impone l'obbligo di effettuare ogni due anni l'analisi di combustione o “prova fumi” per caldaie con potenza inferiore ai 35 kW.
Chi può effettuare la certificazione
Tali operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37 e iscritte al CURIT, quest'ultima condizione necessaria per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.
Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.
Per evitare qualsiasi tipo di sanzione, raccomandiamo prima di tutto di richiedere al tecnico che effettua la manutenzione prova di tali certificazioni (si veda qui sotto il paragrafo sulle sanzioni).
Gli impianti termici soggetti agli   obblighi previsti dalla norma regionale
Ecco quali sono le tipologie di impianti   termici che devono assolvere a questi   obblighi regionali:
  • caldaie alimentate a combustibili   fossili (gas naturale, GPL, gasolio,   carbone, olio combustibile, altri   combustibili fossili solidi, liquidi   o gassosi);
  • impianti alimentati da biomassa   legnosa (es. legna, cippato, pellet,   bricchette);
  • pompe di calore e/o collettori   solari termici utilizzati per la   climatizzazione invernale degli   ambienti e/o la produzione di acqua   calda sanitaria centralizzata con   potenza termica utile complessiva   superiore a 12 kW;
  • gruppi frigoriferi utilizzati per la   climatizzazione estiva degli   ambienti con potenza frigorifera   utile complessiva superiore a 12 kW;
  • scambiatori di calore della   sottostazione di teleriscaldamento   e/o teleraffrescamento;
  • cogeneratori e trigeneratori;   − scaldacqua al servizio di più utenze   o ad uso pubblico;
  • stufe, caminetti chiusi, apparecchi   di riscaldamento localizzato ad   energia radiante esclusivamente nel   caso in cui siano fissi e la somma   delle potenze degli apparecchi   installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a   5 kW (si veda la definizione di   “Apparecchio fisso” presente al   punto 4 comma c) della DGR X/3965).

Secondo la dgr 1118 del 20/12/2013, art. 4,   lettera "ll" sono esentati dalla   manutenzione periodica e quindi dal rispetto   delle disposizioni in tema di gestione e   controllo degli impianti termici solo

  • gli impianti scollegati dalla rete   energetica o da serbatoi di   combustibili, ovvero privi   dell'approvvigionamento del   combustibile;
  • quelli privi di parti essenziali   senza le quali l'impianto non può   funzionare.

E' comunque necessario che il responsabile   dell'impianto indichi sul libretto che   l'impianto è stato disattivato.
Nel momento in cui l'impianto sia riattivato   o alla prima attivazione, il responsabile   dell'impianto deve assolvere agli obblighi   di cui sopra.

Le soluzioni termiche NON soggette agli   obblighi normativi

Esclusi dagli obblighi sono

  • cucine economiche, termo cucine,   caminetti aperti;
  • scaldacqua unifamiliari;
  • gli impianti inseriti in cicli di   processo.

Pagamento certificazione regionale

Diversamente dal precedente “bollino”,   l'attuale certificazione non viene pagata   dal responsabile direttamente all'ente   regionale, bensì viene versata al tecnico   manutentore che a sua volta provvederà a   pagare tramite un Portafoglio Digitale.
Solo le ditte certificate possono avvalersi   di un Portafoglio Digitale.
La normativa prevede che i contributi   corrispondano a una quota regionale ed una   quota per le Autorità competenti.
La Regione Lombardia ha modificato in questo   modo il valore e la metodologia di   pagamento.
Gli importi variano di regione in regione e   possono cambiare di anno in anno.

Sanzioni previste

Il responsabile dell'impianto,   l'amministratore del condominio o   l'eventuale terzo che se ne è assunto la   responsabilità, che non   ottempera a quanto stabilito dell'articolo   7, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.,   ovvero non effettua le operazioni di   controllo e manutenzione, è punibile con una   sanzione amministrativa non inferiore a Euro   500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.
Qui ricadono anche i casi in cui il tecnico   non è iscritto certificato e non invia la   notifica all'ente preposto.

Nuovi modelli di libretto di impianto e   di rapporto di controllo

Dal 15 ottobre 2014 sono in vigore e   obbligatori nuovi modelli di libretto di   impianto e di rapporto di controllo. I nuovi   libretti di impianto, che dovranno essere   consegnati al cittadino (in qualità di   responsabile dell’impianto) in occasione   della prima manutenzione utile e comunque in   caso di nuova installazione, contengono   oltre alle informazioni previste dal Decreto   ministeriale 10 febbraio 2014 altri dati   funzionali alla migliore gestione dei   catasti regionali.
Il nuovo libretto è denominato “Libretto di   Climatizzazione”, in quanto raccoglie tutte   le informazioni tecniche e di assistenza e   manutenzione relative a tutti gli apparecchi   di riscaldamento e raffrescamento   all'interno dell'impianto.
Non vale quindi solo per le caldaie, ma   anche per stufe a pellet, condizionatori,   ecc.

Targatura impianti

La normativa regionale ha introdotto la targatura degli impianti termici   con l'obiettivo di identificarli uno ad uno.   Questo non va solo a beneficio delle   operazioni di manutenzione e ispezione, ma   agevola anche l’analisi ed il monitoraggio   del parco impianti esistente sul territorio   regionale, della qualità dell’aria e della   diffusione delle fonti di energia   rinnovabile.

Ne consegue che, a partire dal 15 ottobre   2014, in occasione del primo intervento   utile, ovvero in caso di installazione e/o   manutenzione, su impianti costituiti da   generatori per cui non sono previsti i   contributi economici (es. biomassa, pompe di   calore, sottostazioni di teleriscaldamento)   deve essere rilasciata e registrata la Targa   Impianto.
Per gli impianti per cui è prevista la   Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM)   tramite il pagamento dei contributi, la   Targatura dell'impianto e la consegna del   nuovo Libretto di Impianto avviene al primo   rilascio della DAM con data controllo   successiva al 15 ottobre 2014.

La Targa Impianto è un codice univoco che da   quel giorno identificherà quello specifico   impianto e si aggancerà ai servizi che la   Regione Lombardia darà ai cittadini e ai   manutentori attraverso il Catasto Unico   Regionale degli Impianti Termici (CURIT).
La consegna della Targa è responsabilità del   tecnico. Ogni manutentore o installatore   quindi deve consegnare al cittadino un set   di Targhe composto da 3 etichette adesive,   rappresentanti ognuna una Targa Impianto, e   da 2 Matrici.

La prima Targa Impianto è da applicare sul   generatore, le altre due Targhe Impianto   sono da conservare a cura del responsabile   di impianto, per essere utilizzate in caso   di deterioramento della prima Targa o di   sostituzione del generatore.
La prima delle due Matrici è da applicare   sul nuovo libretto di impianto rilasciato   all’utente; la seconda è da applicare sul   Rapporto di controllo che conserva il   manutentore/installatore, ai fini della   corretta trascrizione del codice Targa   Impianto all’atto della registrazione dei   dati in CURIT.

E' fondamentale avere cura di queste   etichette adesive e conservarle all'interno   del libretto di impianto. In caso di   sostituzione della caldaia, non occorre   applicare una nuova Targa.
All'interno del portale del CURIT ogni   cittadino è associato ad una scheda digitale   che mostra tutti i dati tecnici e la storia   di quell'impianto. La Targa viene caricata   all'interno della scheda e viene associata   al cittadino.

ESSEPi energy S.a.s.
di Prada Stefano & C.
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P.IVA 08432910969
Registro Imprese di Milano REA 2026003 - P.IVA 08432910969
Abilitazione alla conduzione di impianti civili di potenza termica nominale superiore ai 232 kW
Abilitazione alla manutenzione di apparecchi fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
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